L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 riguarda i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport. Ogni Società Sportiva, come le nostre, sono chiamate ad adottare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo n. 198 dell’11/04/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le Linee Guida sono di riferimento per tutte le affiliate e i tesserati. Hanno validità per la durata del quadriennio olimpico e sono rinnovate automaticamente.
ART.1
FINALITÀ
LIONS BERGAMO promuove e tutela il diritto di ogni tesserato/a ad essere trattato/a con rispetto, sensibilità e attenzione personale, intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive. LIONS BERGAMO promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione.
ART.2
Ambito di applicazione
Il presente Codice si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati/e Lions Bergamo da parte di chiunque, durante le attività proposte da Lions Bergamo. I comportamenti lesivi previsti dal presente Codice assumono rilievo quando compiuti nell’ambito di qualsiasi attività associativa, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso servizi di messaggistica, e-mail, social network e blog.
ART.3
Comportamenti costituenti illecito disciplinare
Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare: l’abuso psicologico; l’abuso fisico; le molestie e gli abusi sessuali; il bullismo e i comportamenti discriminatori; l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”). Allegato A
ART.4
Buone pratiche e comportamenti da osservare
Chiunque sia tesserato per la società Lion Bergamo è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell’attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:
- riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche interessi, bisogni e attitudini;
- in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele;
- durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva;
- spiegare in modo chiaro ai tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva (compresi tra quelli indicati dal presente Codice) possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
ART.5
Natura delle disposizioni
Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazioni disciplinari ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti della Società Lions Bergamo. Con il medesimo regolamento sono adottate, altresì, le linee guida ed i modelli organizzativi ad uso delle Società Lions Bergamo che dovranno adottarli entro il 31/08/2024.
ART.6
Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy
Tutti i tesserati (e in caso di minori i genitori degli stessi) sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, ad osservarlo ed a contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle varie procedure. La Società Lions Bergamo, ai vari livelli, sono tenuti a pubblicare il presente Codice sui propri siti internet e renderlo disponibile anche sulle chat dei tesserati. La Società Lions Bergamo possono adottare Safeguarding Policies specifiche a favore di destinatari privilegiati (ad esempio: i minorenni), per le attività in contesti caratterizzati da fragilità socio-economiche, ecc.
ART.7
Procedimento disciplinare
In caso di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 5 del presente Codice, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti delle Società Lions Bergamo.
ART.8
Misure per la diffusione del presente Regolamento
La Società Lions Bergamo provvederanno alla diffusione del presente regolamento attraverso la sua pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso i propri canali di comunicazione.